Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 164/1956Art. 80
D.P.R. 164/1956

Art. 80 — Collaudi e verifiche periodiche Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di …

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/80parte di D.P.R. 164/1956
Art. 80. Collaudi e verifiche periodiche Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, puo' stabilire l'obbligo di sottoporre a collaudo e visite periodiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalita' e l'organo tecnico incaricato.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 164/1956 · fonte Normattiva ↗

← Art. 79 Art. 81 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.