D.P.R. 164/1956
Art. 79 — Contravvenzioni commesse dai lavoratori I lavoratori sono puniti: a) con l'ammenda da L
Art. 79. Contravvenzioni commesse dai lavoratori I lavoratori sono puniti: a) con l'ammenda da L. 2500 a L. 5000 per la inosservanza delle norme di cui all'art. 47. Nei casi di maggiore gravita', i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi; b) con l'ammenda da L. 1000 a L. 2500 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 10 primo comma, 18, 38 secondo e terzo comma, 54 quarto comma. 57 quinto comma, 60 ultimo comma, 62 primo comma, 73 terzo comma.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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