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D.P.R. 164/1956

Art. 58 — Argani - Salita e discesa dei carichi Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa …

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/58parte di D.P.R. 164/1956
Art. 58. Argani - Salita e discesa dei carichi Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; e' vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere. Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico. Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8. Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.

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