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D.P.R. 164/1956

Art. 57 — Montaggio degli elevatori I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati…

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/57parte di D.P.R. 164/1956
Art. 57. Montaggio degli elevatori I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidita' adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado: analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo. Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza. La protezione di cui al 3° comma dell'articolo precedente deve essere applicata anche per il lavoratore addetto ai ricevimento dei carichi sulle normali impalcature.

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