D.P.R. 547/1955
Art. 42 — Gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti, bulloni, biette e simili esistenti sug…
Art. 42. Gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti, bulloni, biette e simili esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti, sugli innesti o su altri elementi in movimento delle macchine, non devono presentare parti salienti dalle superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati, ma essere limitati in corrispondenza a dette superfici o allogati in apposite convenienti incavature oppure coperti con manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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