Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 547/1955Art. 41
D.P.R. 547/1955

Art. 41 — Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/41parte di D.P.R. 547/1955
Art. 41. Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 40 Art. 42 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.