D.P.R. 547/1955
Art. 395 — Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo di tempo da stabilirsi con decreto del M…
Art. 395. Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo di tempo da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 393, per gli edifici, locali, macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, relativamente alle attivita' produttive ed ai settori industriali per i quali ricorrono esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure di sicurezza. Il predetto Ministro, col decreto, col quale stabilisce la durata della suddetta deroga, determina le attivita' produttive ed i settori industriali per i quali si applica la deroga medesima e riconosce l'idoneita' delle misure di sicurezza necessarie e ne prescrive l'adozione. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresi', per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento del l'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi e' effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393.
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Inserisce · 1
- D.lgs 626/09 — Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/26autoritativoha disposto (con l'art.26) la soppressione dell'art.395.
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 395.
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