D.P.R. 547/1955
Art. 394 — La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo precedente ha il compito di: a) esaminare e formular…
Art. 394. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo precedente ha il compito di: a) esaminare e formulare proposte sulle questioni generali relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o all'igiene del lavoro; b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti in genere la tutela fisica dei lavoratori; c) esprimere parere sulle richieste di deroga previste all'art. 395; d) esprimere parere sui ricorsi previsti all'art. 402; e) esprimere parere su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulle questioni inerenti alla applicazione delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e su qualsiasi altra questione relativa alla sicurezza del lavoro. La Commissione, per l'espletamento dei suoi compiti puo' chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, effettuare sopraluoghi.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 626/09 — Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/26autoritativoha disposto (con l'art.26) la modifica dell'art.394.
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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