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D.P.R. 547/1955

Art. 385 — Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/385parte di D.P.R. 547/1955
Art. 385. Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose.

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