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D.P.R. 547/1955

Art. 384 — Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/384parte di D.P.R. 547/1955
Art. 384. Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.

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