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D.P.R. 547/1955

Art. 375 — Per l'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione devono essere adottate misure, usate attrezzatur…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/375parte di D.P.R. 547/1955
Art. 375. Per l'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione devono essere adottate misure, usate attrezzature e disposte opere provvisionali, tali da consentire l'effettuazione dei lavori in condizioni il piu' possibile di sicurezza. I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi. Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi a causa delle esigenze tecniche delle lavorazioni o sussistano necessita' di esecuzione per evitare pericoli o maggiori danni, devono essere adottate misure e cautele supplementari atte a garantire la incolumita' sia dei lavoratori addettivi che delle altre persone.

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