D.P.R. 547/1955
Art. 374 — Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere co…
Art. 374. Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilita', di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle necessita' della sicurezza del lavoro. Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessita' della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneita' ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.
Modificato / richiamato da
Inserisce · 1
- D.lgs 626/09 — Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/26autoritativoha disposto (con l'art.36) l'introduzione di un comma alla'art.374.
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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