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D.P.R. 547/1955

Art. 370 — I locali ed i luoghi nei quali sono eseguite le operazioni indicate nell'articolo precedente devono essere no…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/370parte di D.P.R. 547/1955
Art. 370. I locali ed i luoghi nei quali sono eseguite le operazioni indicate nell'articolo precedente devono essere normalmente separati e isolati dagli altri locali o luoghi di lavoro o di passaggio.

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