D.P.R. 547/1955
Art. 370 — I locali ed i luoghi nei quali sono eseguite le operazioni indicate nell'articolo precedente devono essere no…
Art. 370. I locali ed i luoghi nei quali sono eseguite le operazioni indicate nell'articolo precedente devono essere normalmente separati e isolati dagli altri locali o luoghi di lavoro o di passaggio.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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