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D.P.R. 547/1955

Art. 369 — Nei luoghi dove si compiono le operazioni di produzione, impiego, manipolazione e trasporto delle materie o p…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/369parte di D.P.R. 547/1955
Art. 369. Nei luoghi dove si compiono le operazioni di produzione, impiego, manipolazione e trasporto delle materie o prodotti tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonche' nei depositi o luoghi in cui possono svilupparsi o diffondersi gas, vapori o altre emanazioni tossiche od asfissianti, deve essere tenuto in luogo adatto e noto al personale un numero adeguato di maschere respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi in caso di emergenza.

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