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D.P.R. 547/1955

Art. 29 — Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/29parte di D.P.R. 547/1955
Art. 29. Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari.

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