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D.P.R. 547/1955

Art. 28 — Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in mod…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/28parte di D.P.R. 547/1955
Art. 28. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilita'.

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