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D.P.R. 547/1955

Art. 230 — All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere …

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/230parte di D.P.R. 547/1955
Art. 230. All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.

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