D.P.R. 547/1955
Art. 229 — E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aree costru…
Art. 229. E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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