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D.P.R. 547/1955

Art. 14 — I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita, che abbiano la lar…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/14parte di D.P.R. 547/1955
Art. 14. I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita, che abbiano la larghezza di almeno m. 1,10, e che siano in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori, normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il numero delle porte puo' anche essere minore, purche' la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.

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