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D.P.R. 547/1955

Art. 13 — Le porte dei locali devono, per numero ed ubicazione, consentire la rapida uscita delle persone ed essere age…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/13parte di D.P.R. 547/1955
Art. 13. Le porte dei locali devono, per numero ed ubicazione, consentire la rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Quando in uno stesso locale i lavoratori siano in numero superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni ed i materiali presentino pericoli di esplosione o di incendio e siano adibiti nel locale stesso piu' di 5 lavoratori, almeno una porta, rispettivamente ogni 25 o 5 lavoratori, deve essere apribile verso l'esterno. L'apertura verso l'esterno delle porte non e' richiesta quando possa determinare pericoli per passaggi di mezzi di trasporto o per altre cause. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a deposito non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo e le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno, atte ad assicurare, in caso di necessita', l'agevole e rapida uscita delle persone. Ove l'esercizio normale del lavoro richieda l'adozione di porte scorrevoli verticalmente o di saracinesche a rullo, queste sono ammesse purche' fornite di idoneo dispositivo di fermo, nella posizione di apertura. Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per le lavorazioni di cui al secondo comma devono avere almeno due scale distinte, di facile accesso. Per gli edifici gia' costruiti si dovra' provvedere in conformita'; quando non ne esista la impossibilita' accertata dallo Ispettorato del lavoro: in quest'ultimo caso saranno disposte le misure e cautele ritenute piu' efficienti. L'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere l'adozione di aperture e di scale di sicurezza, quando possano verificarsi particolari esigenze di rapida uscita delle persone.

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