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D.P.R. 547/1955

Art. 138 — La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine indicate al primo comma dell'art

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/138parte di D.P.R. 547/1955
Art. 138. La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine indicate al primo comma dell'art. 135, escluse le carde e le pettinatrici, deve essere resa inaccessibile mediante griglia o custodia chiusa anche lateralmente, estendentesi fino a metri uno di distanza dall'imbocco dei cilindri, o protetta con rullo folle che eviti il pericolo di presa delle mani o di altre parti del corpo fra i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo di sicurezza. Se la griglia o custodia non e' fissa, essa deve essere provvista del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.

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