D.P.R. 547/1955
Art. 137 — Le aperture di carico e scarico delle macchine indicate al primo comma dell'art
Art. 137. Le aperture di carico e scarico delle macchine indicate al primo comma dell'art. 135 devono avere una forma tale ed essere disposte in modo che i lavoratori non possano, anche accidentalmente, venire in contatto con le mani o con altre parti del corpo con gli organi lavoratori o di movimento interni della macchina.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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