Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 795/1948Art. 9
D.P.R. 795/1948

Art. 9 — Alla domanda di brevetto per marchi collettivi, deve unirsi, oltre i documenti indicati nei prescritti artico…

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/9parte di D.P.R. 795/1948
Art. 9. Alla domanda di brevetto per marchi collettivi, deve unirsi, oltre i documenti indicati nei prescritti articoli 4 e 8, anche copia delle norme statutarie di cui all'art. 2, comma secondo, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 795/1948 · fonte Normattiva ↗

← Art. 8 Art. 10 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.