D.P.R. 795/1948
Art. 10 — Art. 2, lett. e
Art. 10. (Art. 2, lett. e), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Lo stampo tipografico, alto ventiquattro millimetri, zoccolo compreso, deve avere dimensioni non inferiori a quindici millimetri e non superiori a centimetri dieci sia in larghezza che in lunghezza.
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