D.P.R. 795/1948
Art. 68 — La misura dei diritti previsti dal presente regolamento e' stabilita con decreto del Ministro per l'industria…
Art. 68. La misura dei diritti previsti dal presente regolamento e' stabilita con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per le finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica ai quali provveda l'Ufficio centrale dei brevetti.
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