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D.P.R. 795/1948

Art. 68 — La misura dei diritti previsti dal presente regolamento e' stabilita con decreto del Ministro per l'industria…

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/68parte di D.P.R. 795/1948
Art. 68. La misura dei diritti previsti dal presente regolamento e' stabilita con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per le finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica ai quali provveda l'Ufficio centrale dei brevetti.

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