D.P.R. 795/1948
Art. 67 — La certificazione di autenticita' delle copie di cui allo art
Art. 67. La certificazione di autenticita' delle copie di cui allo art. 79 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' soggetta oltre alla tassa stabilita nella tabella A, annessa a tale decreto, ed alle successive modificazioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, al pagamento dei diritti di segreteria, da corrispondersi allo ufficio per ogni foglio di carta bollata.
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