D.P.R. 795/1948
Art. 65 — Art. 10, comma terzo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526
Art. 65. (Art. 10, comma terzo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). L'autorizzazione ad estrarre copia delle domande e delle dichiarazioni di protezione, nonche' degli altri documenti di cui e' consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia richiesta su carta bollata prescritta, e' subordinata a quelle cautele che il direttore dell'Ufficio riterra' necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dell'esemplare a disposizione del pubblico. Le copie, per le quali si chiede l'autenticazione di conformita' all'esemplare a disposizione del pubblico, devono essere in regola con le tasse di bollo. Il Ministero dell'industria e del commercio puo' tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio centrale dei brevetti, previo pagamento dei diritti di segreteria.
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