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D.P.R. 795/1948

Art. 64 — L'ufficio tiene a disposizione del pubblico, perche' possano essere consultati, la domanda e un esemplare del…

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/64parte di D.P.R. 795/1948
Art. 64. L'ufficio tiene a disposizione del pubblico, perche' possano essere consultati, la domanda e un esemplare della dichiarazione di protezione dei marchio, allegata al brevetto, nonche' gli altri documenti relativi al brevetto stesso. Anche per la consultazione di tali atti e documenti valgono le disposizioni dell'articolo precedente. Il pubblico puo' pure consultare, nello stesso modo e previo pagamento all'ufficio dei diritti di visione, i documenti relativi agli attestati stranieri, allegati alle domande ove si sia rivendicata la priorita' di depositi fatti all'estero, e anche gli atti di altre priorita'.

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