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D.P.R. 795/1948

Art. 44 — (Art

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/44parte di D.P.R. 795/1948
Art. 44. (Art. 8, comma primo, terzo e quarto, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). La domanda di trascrizione di un atto, o di una sentenza di cui all'art. 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, deve essere redatta in doppio esemplare, osservate le norme sul bollo. La domanda deve contenere: 1) il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia; 2) il cognome e nome del titolare del brevetto e l'indicazione del numero e della data del brevetto stesso; 3) la data e la natura del titolo che si intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l'indicazione del notaio che l'ha ricevuto; 4) la indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere. Le domande, di cui ai precedenti comma, devono essere depositate all'Ufficio centrale dei brevetti che ne redige verbale indicando il giorno e l'ora di presentazione.

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