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D.P.R. 795/1948

Art. 43 — I rimborsi di tasse, nei casi previsti dal regio decreto 21 giugno 1942, n

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/43parte di D.P.R. 795/1948
Art. 43. I rimborsi di tasse, nei casi previsti dal regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, vengono autorizzati dal Ministero dell'industria e del commercio. Essi non si riferiscono alla tassa di domanda, che e' irripetibile. L'autorizzazione ha luogo di ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono ad una domanda di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso accolto; in ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza su carta bollata prescritta, diretta al Ministero dell'industria e del commercio. I rimborsi debbono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscono a domande ritirate o respinte, nel registro delle domande.

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