D.P.R. 795/1948
Art. 22 — Trascorso lo speciale termine stabilito per le esposizioni in uno Stato estero, dal secondo comma dell'artico…
Art. 22. Trascorso lo speciale termine stabilito per le esposizioni in uno Stato estero, dal secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, rimane sempre salva la facolta' di rivendicare, agli effetti della priorita', la data di deposito della domanda di registrazione fatta all'estero.
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