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D.P.R. 795/1948

Art. 22 — Trascorso lo speciale termine stabilito per le esposizioni in uno Stato estero, dal secondo comma dell'artico…

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/22parte di D.P.R. 795/1948
Art. 22. Trascorso lo speciale termine stabilito per le esposizioni in uno Stato estero, dal secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, rimane sempre salva la facolta' di rivendicare, agli effetti della priorita', la data di deposito della domanda di registrazione fatta all'estero.

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