D.P.R. 795/1948
Art. 21 — Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodo…
Art. 21. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorita' per tale protezione temporanea, a norma degli articoli 6 e 7 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il richiedente deve allegare alla domanda di brevetto un certificato, nella carta bollata prescritta, debitamente legalizzato, del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza della esposizione. Il certificato deve contenere: 1) il cognome, nome e domicilio dell'espositore; 2) la data in cui il prodotto o merce, portante il marchio, e' stato consegnato per l'esposizione; 3) una descrizione sommaria del marchio, ove sia specificato in che cosa il marchio consista, se in una parola, o figura, o segno e quale, e siano messe in evidenza le caratteristiche del marchio stesso, in modo da renderne possibile l'identificazione. Sul certificato medesimo deve essere applicato in quanto possibile, un esemplare della riproduzione del marchio. In caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, il certificato anzidetto, rilasciato dagli organi corrispondenti a quelli di cui al primo comma, deve essere vistato dalle competenti Autorita' consolari italiane e legalizzato dal Ministero degli affari esteri.
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