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D.P.R. 795/1948

Art. 15 — Art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2878

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/15parte di D.P.R. 795/1948
Art. 15. (Art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2878). Il mandatario, che abbia depositato la procura generale, ha facolta' in ciascuna successiva domanda di brevetto a nome dello stesso mandante, di fare riferimento a tale procura.

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