D.P.R. 795/1948
Art. 14 — Art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2878
Art. 14. (Art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2878). La lettera d'incarico deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall'incaricato.
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