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D.P.C.M. 97/2005

Art. 32 — Direttore regionale

ELI /it/dpcm/2005/05/06/97/art/32parte di D.P.C.M. 97/2005
Art. 32. Direttore regionale 1. Il direttore regionale e' scelto tra i dirigenti previsti nell'ambito della dotazione organica. 2. Gli incarichi di direzione regionale sono conferiti dal direttore generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con il consiglio direttivo regionale. 3. A tal fine, cosi' come stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale terra' conto delle attitudini e delle capacita' professionali in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati. 4. I direttori regionali esercitano tutti i poteri di gestione e di organizzazione delle risorse umane e strumentali; adottano tutti i provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno che non siano espressamente riservate all'organo di indirizzo politico. 5. Dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati essi rispondono al direttore generale. 6. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, per un periodo massimo di cinque anni, con facolta' di rinnovo.

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