D.P.C.M. 97/2005
Art. 31 — Presidente regionale
Art. 31. Presidente regionale 1. Il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della Regione, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale. Dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta consecutivamente. 2. Convoca e presiede il consiglio direttivo regionale, nonche' l'assemblea regionale, e cura i rapporti con le autorita' regionali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.
↑ Tutti gli articoli di D.P.C.M. 97/2005 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.