D.P.C.M. 97/2005
Art. 12 — Elettorato
Art. 12. Elettorato 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 19 gennaio 2005, n. 1, sono titolari di elettorato attivo i soci attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale. 2. Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da almeno due anni in regola con il versamento della quota sociale, purche' abbiano compiuto la maggiore eta'. 3. Gli iscritti al corpo militare della Croce rossa italiana in congedo, sono ammessi al voto, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma, solo qualora prestino gratuitamente attivita' di volontariato in favore della Croce rossa italiana rinunciando espressamente ai benefici previsti per il personale del corpo militare richiamato in servizio attivo.
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