D.P.C.M. 97/2005
Art. 11 — Gratuita' e incompatibilita'
Art. 11. Gratuita' e incompatibilita' 1. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite ed incompatibili con qualsiasi incarico retribuito dall'Associazione stessa o, al di fuori dei casi previsti dal presente statuto, con la titolarita' di altre cariche associative, salva la facolta' di opzione dell'interessato, da esercitarsi entro dieci giorni dalla nomina o elezione. La nuova nomina o elezione diviene efficace solo a seguito dell'opzione. 2. La carica di presidente nazionale non e' cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto presidente nazionale. 3. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate. 4. L'associazione italiana della Croce rossa puo' prevedere il rimborso, a favore dei lavoratori dipendenti titolari di cariche elettive, delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro per il periodo di partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza entro i limiti consentiti, ai fini del riconoscimento di permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti eletti negli enti locali, dall'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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