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D.P.C.M. 716/1994

Art. 19 — Raccordo con i nuovi accessi

ELI /it/dpcm/1994/09/16/716/art/19parte di D.P.C.M. 716/1994
Art. 19. Raccordo con i nuovi accessi 1. Ove norme di legge non dispongano diversamente, le amministrazioni procedono alle assunzioni, nei limiti e secondo le modalita' della normativa vigente, dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento.

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