D.P.C.M. 716/1994
Art. 18 — Inserimento nei ruoli
Art. 18. Inserimento nei ruoli 1. Il dipendente trasferito e' collocato nei ruoli della nuova amministrazione conservando l'anzianita' maturata e il trattamento economico, ove piu' favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativoha disposto (con l'articolo 43, comma 3) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera w)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.C.M. 716/1994 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.