Decreto legislativo 14/2019
Art. 346 — Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale
Art. 346. Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale 1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l'azione penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49. 2. E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e gia' esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
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