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Decreto legislativo 14/2019

Art. 345 — Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI

ELI /it/decreto-legislativo/2019/01/12/14/art/345parte di Decreto legislativo 14/2019
Art. 345. Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI 1. Il componente dell'organismo di composizione della crisi di impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. 2. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata. 3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'. -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

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