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Decreto legislativo 66/2010

Art. 998 — Limiti di eta' fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/998parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 998. Limiti di eta' fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace 1. I limiti di eta' fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace sono i seguenti: a) Esercito italiano: 1) primo maresciallo: 50 anni; 2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 48 anni; 3) appartenenti al ruolo sergenti: 45 anni; b) Marina militare: 1) appartenenti al ruolo marescialli: 52 anni; 2) appartenenti al ruolo sergenti: 48 anni; c) Aeronautica militare: 1) appartenenti al ruolo naviganti: 35 o 45 anni, in base a quanto stabilito dall'articolo 1003; 2) appartenenti al ruolo marescialli non naviganti: 52 anni; 3) appartenenti ruolo sergenti non naviganti: 50 anni; d) Arma dei carabinieri: 1) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza: 55 anni; 2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 52 anni; 3) appartenenti al ruolo sovrintendenti: 50 anni.

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