Decreto legislativo 66/2010
Art. 997 — Obblighi
Art. 997. Obblighi 1. L'ufficiale e il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio: a) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze; b) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate; c) rispondere alle chiamate di controllo.
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