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Decreto legislativo 66/2010

Art. 973 — Personale dell'Arma dei carabinieri

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/973parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 973. Personale dell'Arma dei carabinieri 1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino a un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto del Ministro della difesa. 2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente.

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