Decreto legislativo 66/2010
Art. 972 — Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Art. 972. Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.
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