Decreto legislativo 66/2010
Art. 890 — Riserva di complemento
Art. 890. Riserva di complemento 1. La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali di complemento o gli ufficiali in servizio permanente che hanno cessato di appartenere alle rispettive categorie. 2. Il presente codice disciplina i casi e le modalita' che determinano il transito nella categoria della riserva di complemento. 3. L'ufficiale nella riserva di complemento ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.
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