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Decreto legislativo 66/2010

Art. 889 — Congedo illimitato

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/889parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 889. Congedo illimitato 1. Il personale in congedo illimitato puo' essere richiamato in servizio: a) in tempo di pace, per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate; b) in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ai sensi dell'articolo 1929, comma 2.

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