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Decreto legislativo 66/2010

Art. 484 — Riconsegna dell'unita' requisita

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/484parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 484. Riconsegna dell'unita' requisita 1. La riconsegna della nave o galleggiante requisito da parte dell'amministrazione e' disposta dal Ministero che ha ordinato la requisizione, e comunicata dall'autorita', all'uopo delegata dal Ministero stesso, all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti, possibilmente con preavviso. 2. Salve speciali esigenze o accordi particolari, la nave o galleggiante requisito e' restituito all'armatore o proprietario nel porto ove ebbe luogo la requisizione.

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