Decreto legislativo 66/2010
Art. 483 — Trasformazione della requisizione in uso in requisizione in proprieta'
Art. 483. Trasformazione della requisizione in uso in requisizione in proprieta' 1. Il Ministero competente puo' procedere alla requisizione in proprieta' di navi o galleggianti gia' requisiti in uso nel caso in cui le navi o galleggianti siano stati per eventi di guerra gravemente danneggiati e si trovino immobilizzati in maniera che risulti impossibile o non conveniente procedere ai lavori necessari per la loro rimessa in efficienza. 2. Tuttavia, i proprietari, ove intendano procedere, a loro rischio, alla rimessa in efficienza delle navi o galleggianti, possono compatibilmente con le esigenze di carattere militare, da valutarsi dal Ministero della difesa, conservare la proprieta' del relitto. In tal caso pero' dall'ammontare dell'indennita' a essi spettante sara' dedotto il valore del relitto, da determinarsi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Dal giorno in cui si e' verificato l'evento di guerra al giorno in cui ha luogo la requisizione in proprieta' sono corrisposte all'armatore o al proprietario della nave o del galleggiante le sole quote b) e c) della parte A) dell'indennita' di requisizione prevista dall'articolo 500. Le predette quote b) e c) non possono essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale e' cessata la corresponsione dell'intera parte A) del compenso di requisizione. 4. Ai fini del presente capo, la cattura da parte del nemico e il sequestro o in genere l'impossessamento da parte di uno Stato estero della nave o del galleggiante requisito in uso si considera come perdita della nave o del galleggiante derivante da rischio di guerra dal momento della cattura o sequestro o impossessamento.
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